Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposta sulle successioni e donazioni - Dichiarazione di successione - Immobili non censiti - Rettifica di valore - Possibilità, per il contribuente, di rettificare, in diminuzione, la propria dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione, in conformità della stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento, in danno dei contribuenti che abbiano dichiarato valori superiori a quelli reali - Non fondatezza della questione.
L'istituto della valutazione automatica dei beni immobili ai fini dell'imposta sulle successioni non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori imponibili, ma semplicemente limita il potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengono congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di procedere ad una maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia stato dichiarato in misura non inferiore all'ammontare determinato in modo automatico. Poiché tutti i contribuenti hanno la possibilità di avvalersi di tale regime, non sussiste disparità di trattamento - quanto agli esiti - tra i contribuenti che scelgono di rendere la propria dichiarazione non rettificabile e quelli che, invece, dichiarando un valore inferiore a quello determinato automaticamente, scelgono di restare soggetti alla rettificabilità della loro denuncia in funzione del valore successivamente accertato dall'UTE. Conseguentemente, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il contribuente che si avvale del regime della valutazione automatica non può adeguare il maggior valore dichiarato a quello minore successivamente accertato dall'UTE. - Cfr. sentenze n. 463/1995 e n. 78/1991. M.F.
Riguarda ancheart. 31 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
Imposta sulle successioni e donazioni - Dichiarazione di successione - Immobili non censiti - Rettifica di valore - Possibilità, per il contribuente, di rettificare, in diminuzione, la propria dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione, in conformità della stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale - Mancata previsione - Prospettata violazione dei principi di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Escluso che la valutazione automatica dei beni immobili costituisca un sistema legale di determinazione dei valori imponibili ai fini dell'imposta di successione, e restando, per contro, fermo il criterio del valore venale, non può ritenersi in contrasto con i principi di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, la previsione di liquidazione dell'imposta sulla base del valore venale dichiarato dallo stesso contribuente, pur se in ipotesi superiore a quello successivamente stimato dall'UTE. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. - Sulla valutazione automatica dei beni immobili, v. richiamate sentenze n. 463/1995 e n. 78/1991. M.F.
Riguarda ancheart. 31 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE, A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE DELL'IMMOBILE CADUTO IN SUCCESSIONE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE A CONTESTARE IN SEDE GIUDIZIALE, NELL'INERZIA DELL'EREDE, LA MAGGIORE IMPOSTA LIQUIDATA DALL'AMMINISTRAZIONE - RITENUTA PRECLUSIONE - DENUNCIATA LESIONE DELL'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - POSSIBILITA' DI UN'INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE IN SENSO CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 24, 53 e 113 Cost. - degli artt. 34 e 41 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - laddove non consentirebbero al terzo acquirente di un bene immobile ereditario, gravato da privilegio speciale a garanzia del pagamento dell'imposta di successione e delle sanzioni amministrative, di contestare in sede giudiziale, supplendo all'inerzia del successore 'mortis causa', la maggiore imposta (imposta complementare) liquidata dall'amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del contribuente - in quanto - posto che la c.d. estraneita' del terzo acquirente al rapporto tributario deve correttamente intendersi nel senso che il terzo non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo, per effetto del privilegio, con il bene acquistato e nei limiti del valore di tale bene, del pagamento dell'imposta di successione; e che la funzione di garanzia del credito tributario, che il privilegio viene ad assolvere, vale a spiegare come la giurisprudenza, al di la' della ritenuta estraneita' del terzo acquirente al rapporto di imposta e della pacifica insussistenza di un obbligo di notificare anche a lui l'accertamento, abbia correttamente equiparato la sua posizione a quella del terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca - le disposizioni impugnate possono - e quindi devono - essere interpretate, conformemente a Costituzione ed in analogia alla disciplina contenuta nell'art. 2859 cod. civ., nel senso che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare, nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore dell'imposta di successione sia successivo alla trascrizione del titolo d'acquisto del bene, mentre puo' intervenire volontariamente o su istanza di parte nel giudizio promosso avverso l'accertamento dal debitore d'imposta, resta, comunque, legittimato ad opporre in sede di espropriazione, nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio, le eccezioni non sollevate dal successore 'mortis causa', supplendo, in tal modo, all'inerzia di quest'ultimo. - Riguardo al principio che nel concorso tra piu' possibili interpretazioni occorre preferire quella che eviti di attribuire alla norma un significato incostituzionale, v., 'ex plurimis', S. nn. 66/1999, 453/1998, 452/1998 e 356/1996.
Riguarda ancheart. 41 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.