Art. 32 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18
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La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con piu' di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti, 100 negli altri. 8 Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre indicate nel precedente comma. La popolazione del Comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma e' autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore a un terzo. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista di uno stesso Comune, ne' puo' presentarsi come candidato in piu' di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi e' stato gia' eletto in un Comune, non puo' presentarsi come candidato in altri Comuni. Con la lista devesi anche presentare:
- 1)un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2)la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;
- 3)il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
- 4)l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 aprile 1975, n. 130
8La L. 24 aprile 1975, n. 130 ha disposto (con l'art. 10) che "A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 [...] la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta: da almeno 10 e da non piu' di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti; da almeno 30 e da non piu' di 45 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti; da almeno 35 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti; da almeno 70 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti; da almeno 150 e da non piu' di 220 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti; da almeno 200 e da non piu' di 300 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti; da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 abitanti".
Testo vigente dal 30 aprile 1975 al 28 aprile 1981 · versione 8 su Normattiva