Art. 71 — T. U. 9 aprile 1951, n. 203, art. 62
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L'Ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1970, N. 312)).
Testo vigente dal 31 maggio 1970 al 23 marzo 1990 · versione 5 su Normattiva