Art. 71 — T. U. 9 aprile 1951, n. 203, art. 62
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L'Ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede. Al presidente dell'Ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito, dall'art. 26 per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 31 maggio 1970 · versione 0 su Normattiva