Art. 71T. U. 9 aprile 1951, n. 203, art. 62

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L'Ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede. Al presidente dell'Ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito, dall'art. 26 per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 31 maggio 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art71 · fonte su Normattiva