Art. 73 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65
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Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato le cifre individuali piu' elevate e, a parita' di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilita' da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 75.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 28 marzo 1993 · versione 0 su Normattiva