Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Straniero - Immigrazione - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza nel territorio dello Stato - Ampia discrezionalità del legislatore - Limiti - Necessario ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti - Differenziazione tra stranieri di lungo periodo e titolari di permesso di soggiorno - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua dell'automatismo che esclude il rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna, anche non definitiva, per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità nonché condanna definitiva per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, senza prevedere la necessità di una verifica in concreto della pericolosità sociale del richiedente da parte dell'autorità competente). (Classif. 245003).
Se, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda - potendo anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni -, per altro verso tale discrezionalità non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino. ( Precedenti: S. 277/2014 - mass. 38202; S. 202/2013 - mass. 37241; S. 172/2012 - mass. 36465; S. 245/2011 - mass. 35813; S. 148/2008 - mass. 32426; S. 206/2006 - mass. 30421; S. 62/1994 - mass. 20455 ). Nel giudizio di legittimità costituzionale di norme che limitano, nei confronti degli stranieri, il godimento di diritti fondamentali della persona, non può ammettersi una differenziazione tra la situazione di coloro che godono dello status di soggiornanti di lungo periodo rispetto a quella di coloro che, comunque, sono legalmente residenti sul territorio nazionale, sia pure in forza dell'ordinario permesso di soggiorno. ( Precedente: S. 54/2022 - mass. 44743 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato del c.d. "piccolo spaccio" di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e quelle definitive per il reato di commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. Il combinato disposto censurato dal Consiglio di Stato, sez. terza, fa discendere dalle condanne previste per i reati indicati la conseguenza automatica del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero della sua revoca; tale automatismo, introdotto per i reati indicati con la legge n. 189 del 2002, è manifestamente irragionevole, considerando che, per il primo di essi, è escluso l'arresto obbligatorio in flagranza e che, per il secondo, la forbice edittale non è nemmeno tale da comportare la misura dell'arresto facoltativo in flagranza. Risulta inoltre contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell'art. 8 CEDU, escludere la possibilità che l'amministrazione valuti la situazione concreta, in relazione al percorso di inserimento nella società; tanto più ove in riferimento alla sola ipotesi di rinnovo, e non di rilascio, del permesso di soggiorno: ciò che lascia intravvedere un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso. Né l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l'autorità amministrativa operi, in presenza di una condanna per il reato di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell'interessato, a sua volta soggetto all'eventuale sindacato di legittimità operato dal giudice).
sentenza 88/2023massima n. 45489 Riguarda ancheart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Ingresso e permanenza nel territorio dello Stato - Permesso di soggiorno richiesto in relazione a procedura di emersione del lavoro irregolare (art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009) - Rilascio al cittadino extracomunitario che ha ottenuto la regolarizzazione - Esclusione in presenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, rientrante tra quelli previsti dall'art. 381 cod. proc. pen. - Omessa previsione della necessità di valutare previamente la pericolosità sociale del richiedente - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Inadeguatezza della motivazione della premessa interpretativa (refluente sulla valutazione della rilevanza), ricognizione incompleta ed erronea del diritto vivente, inadempimento dell'onere di sperimentare la possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per inadeguata motivazione della premessa interpretativa, incompleta e non corretta ricognizione del diritto vivente, e inadempimento dell'onere di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurati dal TAR Piemonte, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui impedirebbero, senza previo accertamento della pericolosità sociale del richiedente, di rilasciare il permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario che abbia ottenuto la regolarizzazione della propria posizione lavorativa irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), qualora lo stesso abbia riportato condanna per uno dei reati indicati dal citato art. 4, comma 3, rientrante tra quelli previsti dall'art. 381 cod. proc. pen. La motivazione della premessa interpretativa (relativa alla applicabilità del c.d. automatismo espulsivo stabilito dalle norme censurate) incorre in lacune e contraddizioni che minano la valutazione in ordine alla rilevanza, avendo il rimettente omesso di verificare se - in ragione della configurazione unitaria del procedimento di emersione del lavoro irregolare, da lui stesso rilevata - i requisiti del permesso di soggiorno connesso all'emersione possano ritenersi interamente disciplinati dall'art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009, con conseguente esclusione dell'applicabilità delle ulteriori cause ostative previste dal censurato art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione e, quindi, della possibilità di negare il rilascio del medesimo permesso senza accertare la pericolosità in concreto del richiedente. La motivazione del rimettente è altresì contraddittoria nella parte in cui - smentendo l'affermata unitarietà del procedimento di emersione - assume non correttamente che l'interpretazione costituzionalmente orientata intesa a valorizzarla sarebbe impedita dall'asserita esistenza di un contrario "diritto vivente", che considera applicabile il censurato art. 4, comma 3, al permesso di soggiorno richiesto in relazione all'emersione del lavoro irregolare. La praticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata va, bensì, verificata in relazione al citato art. 1-ter, allo scopo di stabilire se esso regolamenti in modo autonomo, completo ed esaustivo il procedimento di emersione anche con riguardo ai requisiti del permesso di soggiorno; l'onere di sperimentare tale interpretazione non risulta adempiuto dal rimettente, il quale non correttamente afferma l'esistenza di un contrario diritto vivente, limitandosi a richiamare quattro sentenze dei giudici amministrativi (tre delle quali neppure riguardanti il rilascio di permesso di soggiorno in relazione a procedura di emersione) senza affatto prendere in considerazione l'ulteriore indirizzo della giurisprudenza amministrativa - formatosi (anche a seguito della sentenza n. 172 del 2012) in relazione alla sostanzialmente omologa emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012 - secondo il quale le cause ostative alla regolarizzazione sono solo quelle stabilite dalle norme che disciplinano (distintamente ed in modo completo) il procedimento di emersione. ( Precedenti citati: sentenza n. 148 del 2008, sulla non irragionevolezza del meccanismo espulsivo previsto in generale dalle norme censurate; sentenza n. 172 del 2012, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 cod. proc. pen., senza prevedere che la P.A. provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; ordinanze n. 136 del 2016 e n. 362 del 2010, sulla inammissibilità per inadeguata motivazione della premessa interpretativa; sentenze n. 240 del 2016 e n. 203 del 2016, ordinanza n. 177 del 2016, sulla necessità di completa e corretta ricognizione del diritto vivente da parte del giudice a quo; sentenza n. 203 del 2016 e ordinanza n. 194 del 2012, sulla inammissibilità per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata in assenza di diritto vivente di segno contrario ).
sentenza 45/2017massima n. 39438 Riguarda ancheart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Condanne con provvedimenti irrevocabili per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché condanne, anche non definitive, per delitti non colposi, di cui all'art. 381 del codice di procedura penale - Ritenuto ostacolo "automatico" al rilascio del permesso di soggiorno, ivi compreso quello per soggiornanti CE di lungo periodo, senza che l'effettiva pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del cittadino extracomunitario sia concretamente valutata di volta in volta dall'Amministrazione - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza - Mancata compiuta considerazione dell'orientamento interpretativo giurisprudenziale che ha reputato applicabile nella fattispecie il sistema di tutela rafforzata, garantita attraverso lo svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Omesso tentativo di interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nelle parti in cui stabiliscono che «le condanne con provvedimenti irrevocabili per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 cod. pen., nonché le condanne, anche non definitive, per delitti non colposi, di cui all'art. 381 cod. proc. pen. sono considerate "automaticamente" ostative al rilascio del permesso di soggiorno, ivi compreso quello per soggiornanti CE di lungo periodo, senza che l'effettiva pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del cittadino extracomunitario sia concretamente valutata di volta in volta dall'Amministrazione». Deve essere premesso che la questione è rilevante soltanto con riferimento all'art. 9, comma 4, suindicato, in quanto nel giudizio a quo è in contestazione esclusivamente la legittimità del diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la cui disciplina è contenuta in modo autonomo ed esaustivo nella norma suddetta. La questione, prospettata principalmente sulla auspicata riferibilità alla normativa impugnata del principio enunciato dalla sentenza n. 172 del 2012, risulta supportata da una carente motivazione sulla rilevanza. Infatti, il TAR remittente non ha minimamente tenuto conto del consistente orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad escludere i rilevati automatismi nei confronti di coloro che abbiano richiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, indirizzo condiviso dallo stesso Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, nel parere reso in data 13 febbraio 2013 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale mancata considerazione si risolve in una carente esposizione degli argomenti in ordine al presupposto interpretativo da cui muove il remittente e, d'altro canto, si traduce nella carenza del dovuto approfondimento delle ragioni impeditive della menzionata interpretazione adeguatrice. - Sull'ammissibilità di questioni sollevate da un giudice che abbia accolto la domanda cautelare sul presupposto della non manifesta infondatezza del proposto quesito di costituzionalità e sino all'esito della relativa decisione e che, quindi, non abbia esaurito la propria potestas iudicandi , v., ex multis , la citata sentenza n. 83/2013. - Per il principio secondo cui l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 contiene, in modo autonomo ed esaustivo, la disciplina del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, v. la citata sentenza n. 202/2013. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, v. la citata sentenza n. 172/2012.
sentenza 58/2014massima n. 37792 Riguarda ancheart. 9 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 26 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero extracomunitario - Diniego automatico in presenza di sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 del cod. proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza - Esclusa valutabilità, da parte della pubblica amministrazione, della pericolosità sociale dello straniero - Asserita irragionevole equiparazione ai casi in cui la sentenza di condanna sia pronunciata per un reato in cui l'arresto in flagranza sia previsto come obbligatorio ex art. 380 cod. proc. pen. - Petitum consistente nella creazione di un "sistema" del tutto nuovo, diverso e alternativo, rispetto a quello prefigurato dal legislatore - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., «nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario dalla pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza, senza consentire che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato». Il petitum del rimettente - mutuato dalla sentenza n. 172 del 2012, rispondente, peraltro, a diversa esigenza - risulta connotato, in riferimento all'oggetto del presente giudizio, da un rilevante tasso di manipolatività, derivante anche dalla «natura creativa» e «non costituzionalmente obbligata» della soluzione evocata, tanto più vertendosi in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, rispetto alla quale è riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore. In sostituzione dell'attuale sistema basato su due criteri concorrenti di natura composita (il primo, di tipo misto, riferito ai casi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; il secondo calibrato in funzione di "tipologie" di reati, individuati ratione materiae ), il rimettente chiede infatti l'introduzione di un criterio che darebbe esclusivo rilievo alla condanna del soggetto solo per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza. Le "materie" evocate dalla normativa in questione dimostrano, tuttavia, l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno non la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto - e soprattutto - la specifica natura del reato, in ragione di un'esigenza di conformazione agli impegni internazionali di "inibitoria" di traffici riguardanti settori reputati maggiormente sensibili. Ne deriva che l'introduzione di un modello di tipo esclusivamente "quantitativo", fondato, cioè, sulla gravità in concreto del fatto e sulla sanzione applicabile, si tradurrebbe non in una semplice deroga all'automatismo, ma nella creazione di un "sistema" del tutto nuovo - diverso e alternativo - rispetto a quello prefigurato dal legislatore. - Per l'illegittimità costituzionale dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. n. 78 del 2009 (conv. dalla legge n. 102 del 2009), «nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato», v. la citata sentenza n. 172/2012. - Sull'inammissibilità della questione derivante dalla «natura creativa» e «non costituzionalmente obbligata» della soluzione evocata, v. le citate decisioni: sentenze nn. 241/2014, 81/2014 e 30/2014; ordinanza n. 190/2013. - Sull'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, v. le citate sentenze nn. 202/2013, 172/2012, 148/2008, 206/2006 e 62/1994.
Riguarda ancheart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero e apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per reati inerenti gli stupefacenti - Causa ostativa - Mancata previsione della subordinazione del divieto del rinnovo alla verifica in concreto della pericolosità del condannato - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché asserita lesione dei diritti fondamentali della persona e del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 97 della Costituzione, per avere previsto quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna, a seguito di patteggiamento, per reati inerenti agli stupefacenti e senza alcuna valutazione in concreto della pericolosità del condannato. Infatti, non è manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, come quelli puniti con la pena detentiva; né può considerarsi manifestamente irragionevole il fatto che non venga dato rilievo alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione della pena, data la non coincidenza delle valutazioni sottese rispettivamente alla non esecuzione della pena e al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano, costituendo altresì l'automatismo espulsivo un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, v., citate, sentenza n. 206/2006, ordinanza n. 361/2007. - Sulla rilevanza delle condanne per reati inerenti agli stupefacenti quali cause ostative all'ingresso e alla permanenza dello straniero in Italia, v., citata, sentenza n. 333/1991. - Sull'automatismo espulsivo, v., citata, ordinanza n. 146/2002.
Riguarda ancheart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno - Esclusione in conseguenza di condanna per determinati reati - Verifica della pericolosità sociale del condannato - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla libertà personale - Omessa motivazione sulla rilevanza e mancata descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, applicato in correlazione con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b) , censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per sé ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, senza imporre la verifica della pericolosità sociale del condannato: infatti, il rimettente non solo omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma neppure descrive adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame.
Riguarda ancheart. 13 legge 189/2002
Straniero e apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Causa ostativa - Mancata previsione della subordinazione del divieto di rinnovo al previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 13, 24, 27, 29, 30, 35, 36, 41 e 117, primo comma Cost. Infatti, poiché successivamente all'ordinanza di rimessione, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 è stata data attuazione alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, e con il d.lgs. 8 gennaio del 2007 n. 5 è stata data attuazione alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio, sul ricongiungimento familiare, appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. - V, citati, i precedenti di cui alla sentenza n. 414/2006 e alle ordinanze n. 431/2006 e n. 9/2005.
Riguarda ancheart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero ed apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Mancata previsione del previo accertamento della pericolosità sociale - Applicazione della norma anche ad un solo episodio criminoso di lieve entità - Mancata motivazione sull'applicabilità della normativa impugnata a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione. Il rimettente ritenendo che le condanne inflitte in sede di patteggiamento siano ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ancorché antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, non fornisce alcuna motivazione circa l'impossibilità di pervenire ad un'interpretazione che escluda l'applicabilità delle disposizioni censurate nelle fattispecie oggetto del giudizio a quo . Inoltre, il rimettente non motiva né in ordine alla propria legittimazione a sollevare la questione, in relazione al tipo di giudizio dinnanzi a lui pendente, né circa la rilevanza della questione stessa in riferimento alle fattispecie oggetto del suo esame. Su questioni analoghe, v. citate sentenze n. 240/2006, n. 394/2002 e ordinanza n. 9/2005.
Riguarda ancheart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Causa ostativa - Mancata previsione della subordinazione del divieto di rinnovo alla verifica in concreto della pericolosità sociale del soggetto - Denunciata lesione del principio della libertà personale nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b ), del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione. Infatti, le argomentazioni poste dal rimettente a fondamento della presunta illegittimità costituzionale delle norme censurate, pur essendo formalmente rivolte contro la disciplina della revoca del permesso di soggiorno, si dimostrano in realtà dirette a censurare l'automatismo espulsivo che consegue alla predetta revoca, sicché il giudice a quo solleva una questione di legittimità costituzionale che esula dall'ambito del giudizio amministrativo in corso, com'è confermato dall'espressa menzione, tra le norme denunciate, dell'art. 13, comma 2, lettera b ), del d.lgs. n. 286 del 1998. - Su questioni analoghe, v. citate sentenza n. 240/2006 e ordinanza n. 9/2005.
Riguarda ancheart. 4 legge 189/2002
STRANIERO - PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO - CONDANNA, A SEGUITO DI PATTEGGIAMENTO, PER DETERMINATI REATI - CAUSA OSTATIVA - ULTERIORE VERIFICA IN CONCRETO DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE DEL SOGGETTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALLA ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA, DELLE LIBERTÀ DELLA PERSONA COME SINGOLO E NELLE FORMAZIONI SOCIALI, DEL DIRITTO AL LAVORO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, applicato in correlazione con gli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui pone quale elemento ostativo all’ingresso ed alla permanenza in Italia dello straniero l’intervenuta condanna anche a seguito di patteggiamento, per determinati reati, senza prevedere un’ulteriore verifica in concreto della pericolosità sociale del soggetto. Poiché nei giudizi 'a quibus' sono impugnati i provvedimenti del questore che hanno negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per avere gli interessati riportato condanne a seguito di patteggiamento per reati concernenti gli stupefacenti, e non anche i provvedimenti di espulsione, per i quali il giudice amministrativo è del resto carente di giurisdizione, le questioni, proposte con riferimento alle conseguenze che gli stranieri extracomunitari potrebbero subire in ordine alla loro successiva espulsione dal territorio nazionale, sono prive di rilevanza nei giudizi 'a quibus'.
sentenza 9/2005massima n. 29047 Riguarda ancheart. 4 legge 189/2002