Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Cittadinanza - Riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e in precedenza emigrate all'estero, nonché ai loro discendenti - Rilascio del permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza - Utilizzo del permesso ai fini dello svolgimento di attività lavorativa - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli stranieri richiedenti la cittadinanza già in possesso di altro permesso di soggiorno - Omessa interpretazione conforme a Costituzione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per omessa interpretazione conforme a Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge n. 379 del 2000 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, censurati nella parte in cui non prevedono che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - rilasciato ai discendenti di persone nate e residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e prima di tale data emigrate all'estero - consenta lo svolgimento di attività di lavoro. La fattispecie relativa ai soggetti in questione - non inquadrabile entro le coordinate normative tratteggiate nell'art. 11, comma 1, lett. c ), del d.P.R. n. 394 del 1999, secondo cui il permesso di soggiorno per l'acquisto della cittadinanza (o per il riconoscimento dello stato di apolide) può essere rilasciato a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, poiché, nel caso in esame, al soggetto è stato concesso direttamente il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - è ispirata da un chiaro favor per la concessione della cittadinanza italiana. Pertanto, nell'assenza di una espressa disciplina che regolamenti la situazione di quanti, destinatari della legge n. 379 del 2000, aspettano in Italia la conclusione del procedimento volto alla verifica dei prescritti requisiti, il rimettente - tenuto anche conto che non è sconosciuta all'ordinamento l'ipotesi di permessi di soggiorno che, non convertibili in permessi abilitanti al lavoro, consentono comunque lo svolgimento di attività lavorativa per tutta la durata del permesso stesso (ad esempio, gli artt. 20- bis , 29, comma 6, e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, gli ultimi due in combinato disposto, e l'art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008) - avrebbe dovuto verificare la praticabilità di un'interpretazione che non trasformi l'imprevisto ritardo della procedura di verifica in una lesione di diritti costituzionali essenziali, quale il diritto al lavoro; lesione che assume connotati peculiari considerando, altresì, che essa avviene ai danni di un soggetto cui la legge riconosce la cittadinanza, in caso di esito positivo della verifica, a decorrere dal giorno successivo in cui è stata resa la dichiarazione richiesta. In linea generale, in mancanza di una apposita disposizione che ciò preveda, il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non può essere convertito in altro permesso che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, versandosi in un ambito - quello della regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale - in cui la discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia. ( Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2014 e n. 172 del 2012 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 379/2000
Straniero - Diritto a contrarre matrimonio con un cittadino italiano - Impedimento per lo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato - Lamentata lesione di un diritto fondamentale della persona, nonché dei vincoli derivanti dalla CEDU - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di tutela del matrimonio - Indeterminatezza del petitum - Carenze nella descrizione della fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3, e 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché dell'art. 116 del codice civile, tutti come inseriti o modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - nella parte in cui le disposizioni censurate impedirebbero allo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato di esercitare il proprio diritto fondamentale a contrarre matrimonio con un cittadino italiano. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre alla indeterminatezza del petitum , presenta gravi carenze nella descrizione della concreta fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, tali da impedire alla Corte lo scrutinio nel merito. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale conseguente all'omessa descrizione della fattispecie v., di recente, le ordinanze nn. 154, 158 e 203 del 2011.
Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 116 Codice civile
Straniero - Documento di identificazione - Mancata esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza - Sostanziale inefficacia della sanzione prevista - Prospettata violazione del principio di effettività della pena e del principio di buon andamento, con manifesta disparita' di trattamento - Discrezionalità legislativa nella materia penale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che punisce lo straniero, il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, in quanto le censure mosse dal rimettente investono il piano delle scelte politiche del legislatore. - Sulla discrezionalità del legislatore nella formulazione delle fattispecie incriminatrici, si vedano le ordinanze n. 207/1999, 297/1998, 456/1997, 313/1995. M.R.
sentenza 68/2001massima n. 26094 Reati e pene - Straniero - Punibilità dello straniero, in caso di mancata esibizione, a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione - Prospettata mancanza di effettività della sanzione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede la punibilità dello straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce senza giustificato motivo, il passaporto o la carta di soggiorno. Le censure prospettate dal giudice rimettente, del tutto analoghe a quelle già scrutinate con precedente decisione, non sono infatti tali da far risaltare, con riferimento alla norma impugnata, una irragionevolezza delle opzioni del legislatore, con conseguente esclusione della violazione dei parametri invocati. - V. ordinanze n. 68/2001, n. 207/1999 e n. 297/1998. A.M.M.
Competenza e giurisdizione in materia civile - Riparto di giurisdizione - Espulsione di stranieri dal territorio nazionale - Ricorsi avverso il relativo provvedimento prefettizio dinanzi al giudice ordinario - Mancata devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie attinenti al “soggiorno” di stranieri in italia - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate non devolvono ad un unico giudice e, segnatamente, al giudice amministrativo, le controversie relative al soggiorno degli stranieri in Italia. Infatti - posto che rientra nella discrezionalità del legislatore, ripartire, a seconda della tipologia e del contenuto dell’atto, la giurisdizione tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario, conferendo anche un eventuale potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge, e che non esiste sul piano costituzionale una esigenza inderogabile che, una volta iniziato un giudizio tra due soggetti, tutti i rapporti e le pretese successive debbano subire una concentrazione (non prevista dalla procedura) avanti ad unico giudice, in deroga ad ogni diversa previsione di riparto di giurisdizione ed al principio di precostituzione del giudice – deve escludersi una palese irragionevolezza nella scelta discrezionale del legislatore di attribuire alla giurisdizione ordinaria la tutela nei riguardi dei provvedimenti di espulsione aventi implicazioni sulla libertà personale. - In tema di riparto della giurisdizione, v. sentenza n. 275/2001 e ordinanza n. 165/2001. - Sul tema specifico della giurisdizione in ordine ai provvedimenti di espulsione, v. sentenza n. 105/2001 e ordinanza n. 297/2001. M.F.
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.