Art. 43
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[1]Le bandite, le zone di ripopolamento e cattura e lo riserve di caccia hanno lo scopo di curare il ripopolamento della selvaggina o di favorirne la sosta.
[2]Per bandita e per zona di ripopolamento e cattura si intendono le zone nelle quali la caccia e l'uccellagione, con qualsiasi mezzo, sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.
[3]Per riserva s'intende la zona nella quale la caccia e l'uccellagione sono consentite, entro il periodo venatorio, esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonche' a chi sia da loro accompagnato ovvero abbia dal concessionario stesso ottenuto permesso scritto.
[4]I permessi scritti rilasciati dal concessionario a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve, sono annuali o giornalieri e vanno soggetti alla tassa di cui all'art. 90 lettere m) e n).
[5]Tutti i permessi per essere validi agli effetti della legge devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva.
[6]Il concessionario non apporra' la propria firma sui permessi se non quando sia stata ad essi applicata la marca di concessione governativa corrispondente alla tassa dovuta in relazione alla durata.
[7]Il registro medesimo non puo' riguardare piu' di una riserva, e deve essere vidimato in ciascun foglio dall'autorita' di pubblica sicurezza. Nell'ultimo foglio esso reca anche l'attestato del numero dei fogli che lo costituiscono, nonche' la firma del concessionario.
[8]E' considerato esercizio di caccia o di uccellagione in bandita o in riserva anche quello che si eserciti lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi e golene, anche se di pubblico uso, che attraversino bandite o riserve.
[9]Quando i confini della bandita a alla riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50. metri dal confine perimetrale della bandita o della riserva medesima.
[10]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
[11]Non puo' essere raccolta, entro i limiti della bandita a della riserva, selvaggina colpita fuori di essa senza il consenso del concessionario.
[12]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
[13]((Il presidente della Giunta provinciale puo' permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonche' la cattura e l'uccisione, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Puo' altresi' autorizzarne la vendita)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967 · versione 9 su Normattiva