Art. 43

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →

[1]Le bandite, le zone di ripopolamento e cattura e lo riserve di caccia hanno lo scopo di curare il ripopolamento della selvaggina o di favorirne la sosta.

[2]Per bandita e per zona di ripopolamento e cattura si intendono le zone nelle quali la caccia e l'uccellagione, con qualsiasi mezzo, sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

[3]Per riserva s'intende la zona nella quale la caccia e l'uccellagione sono consentite, entro il periodo venatorio, esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonche' a chi sia da loro accompagnato ovvero abbia dal concessionario stesso ottenuto permesso scritto.

[4]I permessi scritti rilasciati dal concessionario a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve, sono annuali o giornalieri e vanno soggetti alla tassa di cui all'art. 90 lettere m) e n).

[5]Tutti i permessi per essere validi agli effetti della legge devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva.

[6]Il concessionario non apporra' la propria firma sui permessi se non quando sia stata ad essi applicata la marca di concessione governativa corrispondente alla tassa dovuta in relazione alla durata.

[7]Il registro medesimo non puo' riguardare piu' di una riserva, e deve essere vidimato in ciascun foglio dall'autorita' di pubblica sicurezza. Nell'ultimo foglio esso reca anche l'attestato del numero dei fogli che lo costituiscono, nonche' la firma del concessionario.

[8]E' considerato esercizio di caccia o di uccellagione in bandita o in riserva anche quello che si eserciti lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi e golene, anche se di pubblico uso, che attraversino bandite o riserve.

[9]Quando i confini della bandita a alla riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50. metri dal confine perimetrale della bandita o della riserva medesima.

[10]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

[11]Non puo' essere raccolta, entro i limiti della bandita a della riserva, selvaggina colpita fuori di essa senza il consenso del concessionario.

[12]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

[13]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle riserve la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonche' la cattura o l'uccisione per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture; puo', altresi', autorizzarne la vendita.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art43 · fonte su Normattiva