Art. 7

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[1]La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.

[2]Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' pero' consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.

[3]Il fucile da caccia per munizioni spezzate non puo' essere detenuto, neppure nella propria abitazione, da chi non sia munito della licenza di caccia, ovvero non abbia ottenuto speciale licenza dall'autorita' di pubblica sicurezza.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative.

[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 30 maggio 1940, n. 694, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1940 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art7 · fonte su Normattiva