Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.
[2]Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' pero' consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.
[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694.
[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 agosto 1967, n. 799
14La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva