Art. 7
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[1]La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.
[2]Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' pero' consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694)).
[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative.
Testo vigente dal 1 gennaio 1940 al 16 settembre 1967 · versione 1 su Normattiva