Art. 19
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Tasse ipotecarie 1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 3 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva