Art. 39-quinquies — Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico
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(( Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:
- a)200 sigari;
- b)400 sigaretti;
- c)1000 sigarette. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.
Testo vigente dal 1 aprile 2010 al 29 aprile 2011 · versione 45 su Normattiva