Art. 39-quinquies — Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico
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Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:
- a)200 sigari;
- b)400 sigaretti;
- c)1000 sigarette. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare ((e, per quanto attiene alla determinazione dell'elemento specifico dell'accisa, al PMP-sigarette di cui al comma 2-bis)). (( Entro il primo marzo di ogni anno solare l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a determinare, per le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), il prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale, d'ora in avanti denominato "PMP-sigarette", pari al rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette. ))
Testo vigente dal 29 aprile 2011 al 24 dicembre 2014 · versione 49 su Normattiva