Art. 110 — Disposizioni comuni agli uffici centrali
Gli uffici centrali di cui agli articoli 111, 112 e 112-bis dipendono direttamente dal Ministro e di essi ((si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale)) per l'esercizio delle funzioni ((di cui agli articoli 103, 104, 105 e 105-ter)). Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva