Art. 110 — Disposizioni comuni agli uffici centrali
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Gli uffici centrali di cui agli articoli 111 ((, 112 e 112-bis)) dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105. (( Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113. ))
Testo vigente dal 2 dicembre 2023 al 24 luglio 2024 · versione 16 su Normattiva