Art. 110Disposizioni comuni agli uffici centrali

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Gli uffici centrali di cui agli articoli 111 e 112 dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105. L'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale degli uffici centrali e' stabilita in base all'articolo 113, comma 4.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 2 dicembre 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art110 · fonte su Normattiva