sezione II — PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
- Art. 177 — Normativa di riferimento
- Art. 178 — Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti
- Art. 179 — Attribuzioni e compiti del reggente
- Art. 180 — Compiti del personale delle reggenze
- Art. 181 — Orario giornaliero di servizio nelle reggenze
- Art. 182 — Riposo settimanale dei faristi
- Art. 183 — Congedo annuale dei faristi
- Art. 184 — Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento
- Art. 185 — Rapporto di fine turno
- Art. 186 — Collegamento telefonico delle reggenze
- Art. 187 — Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento
- Art. 188 — Interruzione e sospensione del servizio
- Art. 189 — Alloggi per il personale farista
- Art. 190 — Sedi disagiate
- Art. 191 — Accesso ai segnalamenti e alloggiamento presso le reggenze
- Art. 192 — Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti
- Art. 193 — Esercizio della sorveglianza
- Art. 194 — Collaborazione dell'autorità marittima
- Art. 195 — Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti
- Art. 196 — Controllo da parte delle unità navali