Art. 38

[1](Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, penultimo comma).

[2]Per le infrazioni agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto. ((Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso: essi sono confiscati quando il loro uso e' vietato senza distinzione di tempo e di specie)). Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenoseo con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello. Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori. In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art38 · fonte su Normattiva