Art. 19
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[1]Aliquote contributive Soggetti responsabili del versamento dei contributi.
[2]Artt. 16 e 17 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n 1996, art. 3 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884 articolo 4 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, articolo 3 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 7 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
[3]I contributi sono stabiliti nella misura seguente:
- 1)navi di stazza lorda fino a 300 tonnellate:
- a)a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 16% e per la bassa forza 17% delle competenze medie;
- b)a carico del marittimo: per lo stato maggiore 4% e per la bassa forza 3% delle competenze medie;
- 2)navi di stazza lorda superiore a 300 tonnellate:
- a)a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50% e per la bassa forza 33% delle competenze medie:
- b)a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50% e per la bassa forza il 7% delle competenze medie;
- 3)personale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 16 ed agli articoli 25 e 26 del presente testo unico: 24% delle competenze medie. Si considera come datore di lavoro l'armatore della nave. Esso e' responsabile verso fa Cassa nazionale per la previdenza marinara oltre che della propria anche della parte di contributo a carico degli iscritti. L'armatore ha facolta' di trattenere la parte di contributo a carico delle persone dell'equipaggio. I proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidalmente responsabili, verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, del versamento dei contributi stabiliti dal presente testo unico, ne' tale responsabilita' cessa nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva