Art. 13

[1](Art. 10 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]I Comitati di patronato:

[3]1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dal presente testo unico e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternita' con ambulatori specializzati e adoperandosi perche' le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso di infermiere retribuite dall'Opera nazionale e di visitatrici volontarie;

[4]2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

[5]3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carita', le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

[6]4° vigilano sui fanciulli adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza che possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, e curano che, in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

[7]5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

[8]6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nei singoli comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

[9]Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia, i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi, i quali devono prestare la necessaria assistenza.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art13 · fonte su Normattiva