Art. 25
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[2]Fermo il disposto dell'art. 730, capoverso, del Codice penale, chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 e' punito con l'ammenda sino a L. 200.
[3]E' vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena dell'ammenda di L. 20.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935 al 11 novembre 2012 · versione 0 su Normattiva