Art. 25

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[1](Art. 24 legge 10 dicembre 1925, 2277 - Art. 17 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 730 Codice penale).

[2]Fermo il disposto dell'art. 730, capoverso, del Codice penale, chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 e' punito con l'ammenda sino a L. 200.

[3]E' vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena dell'ammenda di L. 20.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935 al 11 novembre 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art25 · fonte su Normattiva