Art. 25

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[1](Art. 24 legge 10 dicembre 1925, 2277 - Art. 17 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 730 Codice penale).

[2]((Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta)).

[3]((Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita')).

Testo vigente dal 11 novembre 2012 al 2 febbraio 2016 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art25 · fonte su Normattiva