Art. 4
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[1](Art. 4 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 3 decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 4 legge 13 aprile 1933, n. 298).
[2]L'Opera nazionale:
[3]1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi, fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi eta' appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'eta' di anni 18 compiuti.
[4]Con le provvidenze dirette a questi scopi, l'Opera nazionale integra le opere gia' esistenti di protezione della maternita' e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;
[5]2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti, di scuole teorico - pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;
[6]3° organizza, d'accordo con le amministrazioni delle provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, nonche' con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorita' scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili;
[7]4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternita' e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunita', la riforma di tali disposizioni.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935 al 15 gennaio 1976 · versione 0 su Normattiva