Art. 18 — Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 20
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Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facolta' agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Testo vigente dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005 · versione 0 su Normattiva