Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1993 al 27 luglio 1995. Leggi il testo vigente →

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente del Senato ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalita' di cui all'articolo 15. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1993 al 27 luglio 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art19 · fonte su Normattiva