Art. 2 — Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1
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Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.
Testo vigente dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005 · versione 0 su Normattiva