Art. 2 — Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1
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Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi ((nelle circoscrizioni regionali)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2005 al 12 novembre 2017 · versione 5 su Normattiva