Art. 2 — Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1
Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali ((, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali)). PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270.
Testo vigente dal 12 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva