Art. 22T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11

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L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione ((delle candidature nei collegi uninominali e)) delle liste dei candidati:

  • 1)ricusa ((le candidature nei collegi uninominali e)) le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;
  • 2)ricusa ((le candidature nei collegi uninominali e)) le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; ((3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18- bis, cancellando gli ultimi nomi));
  • 4)((dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e)) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
  • 5)((dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e)) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
  • 6)cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione. ((7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati gia' presentatisi in altro collegio.)) I delegati ((di ciascun candidato nei collegi uninominali e)) di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova mente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ((dei candidati nei collegi uninominali e)) delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.

Testo vigente dal 28 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art22 · fonte su Normattiva