Art. 591. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche

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Una scheda valida rappresenta un voto di lista. L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2 dell'art. 24, siano in testa alla lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 12 luglio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art59 · fonte su Normattiva