Art. 84

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Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale. Si applica, infine, anche per questi eletti, il disposto dell'art. 80.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art84 · fonte su Normattiva