Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione sintetica dei termini delle censure e rinvio ad un atto di parte per l'illustrazione del meccanismo da cui deriva l'effetto normativo denunciato - Insussistenza di motivazione per relationem - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di autonoma motivazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015, nonché degli artt. 83, commi da 1 a 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge. L'ordinanza di rimessione non è motivata per relationem, poiché chiarisce sinteticamente il senso della censura di violazione dell'art. 56 Cost., rinviando all'atto di parte non per l'individuazione dei termini delle questioni prospettate, ma solo con riferimento all'illustrazione del meccanismo di assegnazione dei seggi che ne consente la traslazione tra circoscrizioni (c.d. slittamento). ( Precedente citato: ordinanza n. 239 del 2012, relativa, invece, a un caso di motivazione per relationem dei dubbi di legittimità costituzionale ).
sentenza 35/2017massima n. 39610 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015
Thema decidendum - Ricognizione da parte della Corte costituzionale - Restrizione dell'oggetto del giudizio ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate - Possibilità, se ciò è suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione così individuata - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nonché degli artt. 83, commi da 1 a 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente sostituiti dall'art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per eccessiva ampiezza del riferimento ai commi da 1 a 5 dell'art. 83 del citato d.P.R. Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione ben si comprende che la censura relativa alla traslazione dei seggi tra circoscrizioni, nella fase della loro assegnazione, riguarda specificamente l'art. 83, comma 1, n. 8), del citato d.P.R. Per costante giurisprudenza costituzionale, è possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciò è suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016 e n. 84 del 2016 ).
sentenza 35/2017massima n. 40248 Riguarda ancheart. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015art. 1 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni - Traslazione (c.d. slittamento) di seggi da una circoscrizione all'altra quando in nessuna siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati - Denunciata violazione della garanzia di distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione - Erronea individuazione delle disposizioni da censurare (aberratio ictus) - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 26, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento all'art. 56, primo e quarto comma, Cost. Le norme censurate consentono che, nel procedimento relativo all'elezione della Camera dei deputati, si verifichino traslazioni di seggi, nella fase di proclamazione degli eletti, da un collegio plurinominale all'altro, e dunque non riguardano la denunciata traslazione di seggi da una circoscrizione all'altra nella fase della loro assegnazione alle liste. La questione sarebbe comunque inammissibile - ma per assoluta carenza di motivazione - qualora fosse invece volta a censurare la traslazione tra collegi prevista dalle norme indicate.
sentenza 35/2017massima n. 40249 Riguarda ancheart. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali - Denunciata lesione di parametri costituzionali evocati nel dispositivo, ma non nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità delle questioni.
Sono ritenute inammissibili - per carenza di motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti rispettivamente dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 56, primo e quarto comma, Cost. Detti parametri non sono neppure evocati nella parte motiva, ma solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).
sentenza 35/2017massima n. 40252 Riguarda ancheart. 2 legge 52/2015art. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 19 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 1 legge 52/2015
Prospettazione della questione incidentale - Ritenuta prevalenza delle ragioni di censura su altre che potrebbero attenuarle - Insussistenza di contraddittorietà - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita contraddittorietà della prospettazione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, disciplinanti la composizione delle liste dei candidati all'elezione della Camera dei deputati. Il rimettente, pur consapevole che l'effetto dell'elezione nelle liste di minoranza di soli candidati bloccati - denunciato come lesivo dell'art. 48, secondo comma, Cost. - può essere attenuato dalle "multicandidature" dei capilista, ha tuttavia ritenuto prevalenti le conseguenze asseritamente incostituzionali delle disposizioni censurate, in quanto l'elezione di candidati con preferenze sarebbe comunque rimessa, per le liste di minoranza, alle scelte dei singoli partiti.
sentenza 35/2017massima n. 40253 Riguarda ancheart. 2 legge 52/2015art. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 1 legge 52/2015art. 19 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali - Possibilità che, per effetto di essa, le liste di minoranza abbiano deputati eletti solo tra i capilista bloccati - Denunciata violazione del principio della libertà del voto - Insussistenza - Essenziali diversità del sistema censurato rispetto a quello ritenuto incostituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti rispettivamente dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), censurati dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., in quanto - prevedendo che le liste dei candidati alla Camera dei deputati sono composte, nei singoli collegi plurinominali, da un capolista e da un elenco di candidati, tra i quali ultimi l'elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso scelti fra quelli non capilista - comportano che le liste di minoranza potrebbero avere deputati eletti solo tra i capilista bloccati. Mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore la discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione delle modalità attraverso cui gli elettori esprimono il proprio sostegno ai candidati. Non lede, pertanto, la libertà del voto degli elettori il sistema elettorale previsto dalla legge n. 52, nel quale - a differenza del precedente sistema con liste bloccate e lunghe di candidati - le liste sono formate da un numero assai inferiore di candidati, l'unico candidato bloccato è il capolista e l'elettore può esprimere sino a due preferenze, per candidati non capilista di sesso diverso. Né è irrilevante la circostanza che la selezione e la presentazione delle candidature, nonché l'indicazione di candidati capilista, sia anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall'art. 49 Cost. La possibilità che le liste di minoranza abbiano eletti solo tra i capilista bloccati costituisce una conseguenza (rilevante politicamente) che deriva, di fatto, anche dal modo in cui il sistema dei partiti è concretamente articolato, e che non può, di per sé, tradursi in un vizio d'illegittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2004, sulla normativa elettorale previgente; sentenze n. 429 del 1995 e n. 203 del 1975, sul ruolo dei partiti politici nell'indicazione delle candidature; sentenze n. 219 del 2016 e n. 192 del 2016, ordinanze n. 122 del 2016 e n. 93 del 2016, sull'irrilevanza dei c.d. inconvenienti di fatto nel giudizio costituzionale ).
sentenza 35/2017massima n. 40254 Riguarda ancheart. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015art. 1 legge 52/2015art. 19 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Assenza nella normativa di risulta di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza - Carenza riscontrabile già nella normativa vigente - Segnalazione al Parlamento dell'esigenza di considerare con attenzione gli inerenti aspetti problematici.
Con il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), i promotori vogliono restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza, al fine di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale. Il fatto che, nella normativa di risulta, sia assente l'indicazione di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza è carenza già riscontrabile nella normativa vigente, che non impone le coalizioni ma le rende solo possibili. Va, peraltro, segnalata al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.
sentenza 15/2008massima n. 32085 Riguarda ancheart. 14-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Compatibilità con il principio di eguaglianza del voto e con la libertà di associarsi in partiti.
Il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), non è in contrasto con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto, che non si estende al risultato delle elezioni ma opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo, considerato che qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi. Il quesito non viola neppure l'art. 49 Cost. (nel senso che costringerebbe i partiti politici a confluire in liste uniche), posto che la libertà di associarsi in partiti politici trova nel momento elettorale un efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica, ma, ammesso il rapporto che il legislatore può stabilire tra partiti e liste elettorali, non ne segue l'identificazione tra gli uni e le altre, poiché le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. Il fine del referendum non è impedire o porre ostacoli alla presentazione di liste di partito, ma predisporre meccanismi premiali per favorire un più stringente processo di integrazione, e ciò non lede alcun principio costituzionale. - Sulla libertà di associarsi in partiti politici quale efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica v., citata, sentenza n. 49/1995.
sentenza 15/2008massima n. 32086 Riguarda ancheart. 14-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Quesito chiaro, univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori - Autoapplicatività della normativa di risulta - Ammissibilità della richiesta.
Il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), è ammissibile. Infatti, si presenta chiaro, univoco ed omogeneo, in relazione al fine perseguito dai promotori di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale, restringendo alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza. Inoltre, la manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale e non mira a sostituire la disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo. La normativa di risulta, infine, rispetta la condizione di autoapplicatività, essendo in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, poiché l'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività del sistema elettorale. - Sui requisiti di omogeneità, univocità e chiarezza v., citata, sentenza n. 36/1997. - Sulla c.d. autoapplicatività v., citata, sentenza n. 13/1999. - Sulla eliminazione di frammenti lessicali, indispensabile opera di "cosmesi normativa", finalizzata alla pulitura del testo residuo v., citata, sentenza n. 26/1997. - V., altresì, citata sentenza n. 32/1993.
sentenza 15/2008massima n. 32087 Riguarda ancheart. 14-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Remota possibilità, in base alla normativa di risulta, che non venga assegnato il premio di maggioranza - Sussistenza anche in base alla legislazione vigente - Segnalazione di tale inconveniente all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche.
Con il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), i promotori vogliono restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza, al fine di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale. Il fatto che l'eventuale presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazioni di seggi ed alla possibilità che il premio di maggioranza non venga assegnato è inconveniente ipotizzabile anche a legislazione invariata, salva l'applicabilità di norme di chiusura che non spetta alla Corte individuare. Si richiama, peraltro, l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche sull'inconveniente di cui sopra. - L'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione del decreto che la dichiara. Sul punto v., citata, sentenza n. 26/1981.
sentenza 15/2008massima n. 32088 Riguarda ancheart. 14-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Elezioni - Elezioni politiche - Sistema elettorale della camera dei deputati - Disciplina vigente - Assegnazione di un quarto dei seggi con metodo proporzionale - Richiesta di 'referendum' abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Richiamo a sentenza, pronunciata su identico quesito, n. 13 del 1999 - Ribadita sussistenza, in particolare, dei requisiti della matrice unitaria, e della univocita' e omogeneità, del quesito, nonche' della rinnovabilita' in ogni tempo dell'organo rappresentativo in oggetto, anche in caso di esito positivo della consultazione popolare - Ribadita esclusione, altresì, del carattere manipolativo o surrettiziamente propositivo della richiesta - Ammissibilita'.
Le richieste di 'referendum' popolare per l'abrogazione di alcuni articoli e parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (contenente norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 - richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con ordinanze 7 e 21 dicembre dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Elezione della Camera dei deputati, abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi" - devono essere dichiarate ammissibili. In proposito, infatti, e' sufficiente far richiamo alla sentenza n. 13 del 1999, con la quale un quesito del tutto identico fu gia' ritenuto dalla Corte ammissibile, e dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, ed ai principi nella sentenza stessa individuati - e che anche stavolta vanno riconosciuti osservati - riguardo ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneita' dei quesiti referendari; alle caratteristiche proprie della materia elettorale; alla esigenza di poter sempre disporre in tale materia di una normativa operante; al riferimento al dettato del testo della Costituzione quale risulta dalla votazione finale del 27 dicembre 1947 e dalla promulgazione. Mentre anche in questa occasione puo' escludersi, in particolare, che il 'referendum' in questione abbia carattere surrettiziamente propositivo, giacche', abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per cio' che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, esso non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che, va ribadito, ne' il quesito ne' il corpo elettorale possono creare 'ex novo' o direttamente costruire - ma "utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta dalla legge oggetto del 'referendum' (art. 77, n. 3)". - V. S. n. 13/1999 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. nn. 26/1997, 47/1991, 16/1978, 429/1995, 107/1996, 32/1993, 29/1987, 47/1991 e 36/1997. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, n. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro
sentenza 33/2000massima n. 25138 Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 21 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 73 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 23 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 42 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.e altri 33
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CAMERA DEI DEPUTATI - LEGGE ELETTORALE - ABOLIZIONE DELLE NORME CHE PREVEDONO L'ASSEGNAZIONE DEL 25% DEI SEGGI CON IL METODO PROPORZIONALE E CON IL RIPARTO TRA LISTE CONCORRENTI - 'REFERENDUM' ABROGATIVO DELLE LEGGI ELETTORALI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI - NECESSITA' CHE LA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ABROGAZIONE SIA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE, A GARANZIA DELLA POSSIBILITA' DI RINNOVAMENTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI - POSSIBILITA', NEL CASO DI SPECIE, DI PARALISI DEL MECCANISMO ELETTORALE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 2, nn. 1) e 2); 14, commi 1, 2 e 3; 16, comma 4; 17, comma 1; 18, commi 1 e 2; 18-bis; 19; 20, comma 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8; 21, comma 2; 22, commi 1, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), 2 e 3; 23, commi 1 e 2; 24, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) e 5); 25, commi 1 e 3; 26, comma 1; 30, comma 1, nn. 4) e 6); 31, commi 1 e 2; 40, comma 3; 41, commi 1 e 2; 42, commi 4 e 7; 45, comma 8; 48, comma 1; 53, comma 1; 58, commi 1, 2 e 6; 59; 67, comma 1, nn. 2) e 3); 68, commi 3, 3-'bis' e 7; 71, commi 1, n. 2), e 2; 72, commi 2 e 3; 73, comma 3; 74, comma 1; 75, comma 1; 77, comma 1, nn. 2), 3), 4) e 5); 79, commi 5 e 6; 81, comma 1; 83; 84, comma 1; 85 e 86, commi 4 e 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"), modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, che prevedono l'attribuzione del 25% dei seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste concorrenti, in quanto - posto che il 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali e' ammissibile a condizione che non ne paralizzi i meccanismi di rinnovazione, di guisa che dall'abrogazione risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell'eventualita' dell'inerzia legislativa, la costante operativita' degli organi rappresentativi - nella specie la soppressione delle disposizioni sopra menzionate, pur dando vita ad una compiuta disciplina orientata verso l'adozione integrale del <<sistema maggioritario>>, comporterebbe la necessita' di procedere ad una nuova definizione dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, "ridisegnandola" in modo da ottenere un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non piu', come e' ovvio, al 75%. Peraltro, la ripartizione compiuta con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 - nel caso di sopravvivenza dello stesso dopo un eventuale esito positivo del 'referendum' - permetterebbe l'elezione di un numero di deputati inferiore a quello previsto dalla Costituzione: 475 e non 630, con la conseguenza che, in tali condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la rinnovazione dell'organo. - In ordine alle condizioni di ammissibilita' del 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali, cfr., altresi', tra le altre, S. nn. 5/1995, 32/1993, 47/1991, 29/1987. - V., pure, S. nn. 154/1985 e 379/1996, nelle quali si sottolinea, fra l'altro, che il Parlamento e' <<istituto caratterizzante dell'ordinamento>> e <<luogo privilegiato della rappresentanza politica>>; pertanto, la paralisi, anche solo temporanea, dei meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della democrazia rappresentativa. red.: G. Leo
sentenza 26/1997massima n. 23130 Riguarda ancheart. 16 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 17 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 74 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 18 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 21 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.e altri 32