Art. 86

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Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del deputato proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art86 · fonte su Normattiva