Art. 73
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[1](Art. 11 della legge 10 novembre 1949, n. 805)
[2]Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento dell'imposta, straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente Testo unico, ma non superiori, in ogni caso, a 60 rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948. La domanda deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla, data del 27 novembre 1949 alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica al debito di imposta residuamente al 1 gennaio 1950. Contro la determinazione negativa della Intendenza e' ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva. Le determinazioni positive e negative dell'Intendenza di finanza devono essere pubblicate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia, per la durata di 15 giorni.
Testo vigente dal 10 maggio 1950 al 24 dicembre 1952 · versione 0 su Normattiva