Art. 214
Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualita' e in quantita' sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati. Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro e' obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila. 24
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 maggio 1954, n. 262
24La L. 15 maggio 1954, n. 262 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'inosservanza degli articoli 213 e 214 del testa unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e applicabile l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione".
Testo vigente dal 12 giugno 1954, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva