Art. 27
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Il prefetto puo' incaricare uno o piu' veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantita' del bestiame in essa esistente lo richiedano. Nelle provincie dove manchi il veterinario provinciale, le sue funzioni possono essere provvisoriamente affidate dal Ministero dell'interno al veterinario di una provincia vicina, o ad un componente veterinario del Consiglio provinciale di sanita'.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva