Art. 286

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 13 marzo 1936. Leggi il testo vigente →

Le persone affette da manifestazioni contagiose di lebbra sono accolte e curate negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni. Le spese di spedalita' per gli ammalati poveri, limitatamente al periodo in cui la malattia e' contagiosa, sono a carico dello Stato e gravano sul bilancio del Ministero dell' interno. E' fatta eccezione per gli istituti ospedalieri, aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 13 marzo 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art286 · fonte su Normattiva