Art. 286
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Le persone affette da manifestazioni contagiose di lebbra sono accolte e curate negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni. Le spese di spedalita' per gli ammalati poveri, limitatamente al periodo in cui la malattia e' contagiosa, sono a carico dello Stato e gravano sul bilancio del Ministero dell' interno. E' fatta eccezione per gli istituti ospedalieri, aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 13 marzo 1936 · versione 0 su Normattiva