Art. 286
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1936 al 29 luglio 1967. Leggi il testo vigente →
((L'autorita' sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che credera' piu' opportuno e finche' non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite. Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni. Le spese di spedalita' per gli ammalati poveri, limitatamente al periodo in cui la malattia e' contagiosa, sono a carico dello Stato e gravano sul bilancio del Ministero dell'interno. E' fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti)).
Testo vigente dal 13 marzo 1936 al 29 luglio 1967 · versione 3 su Normattiva