Art. 44

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

[2](articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

[3]1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000. 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi. 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'Agenzia delle entrate, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art44 · fonte su Normattiva