Art. 130

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[1]Collettore

[2]L'esattore ed il ricevitore possono farsi coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni, sotto la propria responsabilita', da uno o piu' collettori. La nomina di un collettore e' obbligatoria per le esattorie e le ricevitorie gestite da persone giuridiche. Il collettore rappresenta l'esattore o il ricevitore in tutte le funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria, ricevitoria e per le operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria. Nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente. Il collettore inoltre puo' rappresentare l'esattore nei giudizi avanti il pretore, anche se non e' munito di apposita procura. Possono essere collettori soltanto gli iscritti nell'albo dei collettori, sempreche' non sussista alcuna delle cause di incompatibilita' indicate dall'art. 18.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art130 · fonte su Normattiva