Art. 131
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[1]Nomina e patente del collettore
[2]Il collettore e' abilitato all'esercizio delle sue funzioni con apposita patente, rilasciata dall'esattore o dal ricevitore 1 vistata rispettivamente dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze. L'esattore deve dare notizia della nomina del collettore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, al ricevitore provinciale, al sindaco e al prefetto. Analoga notizia deve essere data dal ricevitore al presidente della giunta provinciale e agli esattori della provincia. Una copia della patente e' conservata dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze fra gli atti d'ufficio ad altra copia, autenticata dall'intendente di finanza, e' affissa nei locali della ricevitoria o dell'esattoria destinati al pubblico.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva