Art. 132

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Cessazione e revoca del collettore

[2]Il collettore cessa dalle sue funzioni per cessazione del ricevitore o dell'esattore, per scadenza del termine e per revoca della patente disposta dall'esattore o dall'intendente di finanza. Della revoca deve essere data notizia agli organi indicati dal secondo comma dell'articolo precedente. La revoca del collettore esattoriale deve inoltre essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni della circoscrizione esattoriale.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art132 · fonte su Normattiva