Art. 140

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[1]Mantenimento in servizio del personale

[2]Il personale, che alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuita'. La disposizione del comma precedente non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta' se donne e sessanta anni di eta' se uomini ed abbiano maturato il diritto alla pensione. I dipendenti che, pur avendo raggiunto i suddetti limiti di eta', non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione saranno mantenuti in servizio sino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai collettori dirigenti. In caso di conferma il personale che risulta iscritto da almeno due anni al Fondo di previdenza non puo' essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi degli articoli 21 e 58 della legge 2 aprile 1958, n. 377, ovvero per riduzione del carico dell'esattoria superiore al 25 per cento rispetto al carico del primo anno di gestione. Negli altri casi non riferibili a casi singoli il licenziamento, per fondati motivi, di una quota del personale sara' stabilito di intesa tra le rappresentanze di categoria.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art140 · fonte su Normattiva