Art. 162
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[1]Conferimento delle ricevitorie provinciali
[2]Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai ricevitori provinciali fatta esclusione di quelle concernenti l'amento dell'aggio in sede di conferma. Il provvedimento e' emesso dal Ministro per le finanze sentiti il predetto, l'intendente di finanza e l'amministrazione provinciale.
[3]Visto: il Presidente del Consiglio FANFANI
[4]Visto: il Ministro per le finanze TRABUCCHI
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva