Art. 42
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[1]Assicurazione dei fabbricati ipotecati
[2]L'esattore e' tenuto ad assicurare contro il rischio dell'incendio i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello indicato dal primo comma dell'art. 41. La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri enti indicati dall'ultimo comma dell'art. 39 e deve contenere la clausola che in caso di sinistro l'istituto assicuratore versera' l'indennita' alla Cassa depositi e prestiti a nome del cauzionante con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto l'immobile e ne dara' comunicazione al prefetto. I premi di assicurazione devono essere pagati trenta giorni prima delle scadenze contrattuali in caso di ritardo si applicano le disposizioni dell'art. 47.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva