Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Compenso del consulente tecnico del P.M. - Decreto di liquidazione - Giudizio di opposizione - Pubblico Ministero - Parte necessaria a pena di nullità rilevabile d'ufficio - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente del pubblico ministero, quest'ultimo è parte necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, in quanto titolare del potere di proporre opposizione.
Cass. civ. n. 3443/2026Sez. 2Rv. 677307-01
Riguarda ancheart. 15 d.lgs. 150/2011art. 69 Codice di procedura civileart. 70 Codice di procedura civile
Precedenti: 657273-01, 664914-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Procedure di recupero del credito non andate a buon fine - Per infruttuosità totale o parziale - Rimborso delle spese, dei 60 <!-- pag. 61 --> diritti e degli onorari relativi a tali procedure - Spettanza in sede di liquidazione dei compensi professionali.
Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute.
Cass. civ. n. 1963/2026Sez. 2Rv. 676800-01
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 84 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 116 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 655220-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidazione dei compensi - Impugnazione dei relativi provvedimenti - Legittimazione passiva - Individuazione - Pubblica amministrazione titolare dell'onere finanziario - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione ai provvedimenti in tema di accesso al patrocinio a spese dello stato e di liquidazione dei relativi compensi al difensore, la legittimazione passiva spetta al titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento e, quindi, all'amministrazione su cui grava in concreto l'onere finanziario derivante dall'ammissione al beneficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, accolta l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità della liquidazione dei compensi con riguardo a un giudizio tributario, aveva gravato delle spese il Ministero della Giustizia anziché il Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Cass. civ. n. 1557/2026Sez. 2Rv. 676945-01
Riguarda ancheart. 185 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 662831-01, 676255-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Processo penale - Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Rigetto - Opposizione - Accoglimento - Ammissione al beneficio - Statuizione di non ripetibilità delle spese del procedimento di opposizione - Ricorso per cassazione - Applicabilità del rito civile - Erronea proposizione nelle forme del rito penale - Conseguenze. · PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.
Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - emesso in seguito a rituale opposizione al diniego della stessa - che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, va presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, cosicché esso è inammissibile ove siano state seguite le forme del rito penale e, quindi, non vi sia stata notifica ad alcuno.
Cass. civ. n. 393/2026Sez. 2Rv. 676565-01
Precedenti: 667579-01, 661033-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa . (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale, rigettando l'opposizione proposta, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso un decreto di riduzione officiosa del compenso già liquidato in precedenza, aveva ritenuto che l'errore del giudice nella determinazione dei compensi possa essere emendato con il provvedimento di correzione o all'esito di un procedimento di revocazione, volti ad evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi della disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa, anche considerato che detta opposizione non è atto di impugnazione, ma introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali).
Cass. civ. n. 33756/2025Sez. 2Rv. 677163-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 84 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 172 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 642564-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (Nella specie la S.C. ha affermato tale principio, accogliendo il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione proposta ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 nei confronti di un decreto di riduzione del compenso professionale già liquidato con precedente provvedimento ritenuto poi dal Tribunale suscettibile di correzione di errore materiale anche in 74 <!-- pag. 75 --> assenza di opposizione, al fine di evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi dell'art. 172 del richiamato d.p.r.).
Cass. civ. n. 33756/2025Sez. 2Rv. 677163-02
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 84 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 172 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 642564-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al patrocinio a spese dello Stato innanzi al G.A. - Domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore - Legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Fondamento.
Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto soggetto munito, ex art. 185, comma 1, del citato d.P.R., di aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti solo anticipati, in esecuzione del decreto ex art. 82 del citato d.P.R., dal Consiglio di Stato e dai Tribunali Amministrativi Regionali.
Cass. civ. n. 30481/2025Sez. 2Rv. 676255-01
Riguarda ancheart. 34 d.lgs. 150/2011art. 82 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 185 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 662831-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione delle spettanze - Funzione esclusiva - Indicazione del soggetto tenuto al pagamento - Provvisorietà della relativa statuizione - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione al decreto - Per motivi inerenti all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento - Ammissibilità - Esclusione.
Il decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha la sola funzione di determinare l'entità del compenso dovuto all'ausiliario e non anche quella di stabilire, in via definitiva, il soggetto tenuto al pagamento, sicché la statuizione - eventualmente contenuta in tale decreto - con cui si individua la parte tenuta all'anticipazione, ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la sentenza che definisce il giudizio; pertanto, le ragioni attinenti all'individuazione del soggetto tenuto a sopportare definitivamente l'onere della spesa non sono proponibili né in sede di opposizione ex art. 170 del citato d.P.R., né in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.
Cass. civ. n. 25636/2025Sez. 2Rv. 676029-02
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 168 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 645247-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Giudizio tributario - Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto o revoca dell'istanza di ammissione da parte della Commissione ex art. 138 T.U. delle spese di giustizia - Opposizione - Modalità - Art. 170 T.U. spese - Applicabilità - Ragioni.
In tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. spese, 15 <!-- pag. 16 --> dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato T.U..
Cass. civ. n. 20929/2025Sez. URv. 675641-01
Riguarda ancheart. 99 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 112 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 113 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 139 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 618348-01, 674157-01, 668222-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Liquidazione dei compensi in favore del CTU - Decreto successivo alla definizione del giudizio - Abnormità - Conseguenze - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento - Termine.
Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3), c.p.c..
Cass. civ. n. 20608/2025Sez. 2Rv. 675689-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 633 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 645345-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca dell'ammissione con sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Ricorso per cassazione avverso la relativa statuizione - Inammissibilità - Fondamento.
L'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 20780/2025Sez. 3Rv. 675405-01
Riguarda ancheart. 113 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 136 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 657893-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE Dichiarazione di estinzione del processo esecutivo - Condanna alle spese - Giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Creditori intervenuti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita).
Cass. civ. n. 19752/2025Sez. 2Rv. 675312-01
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 630 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civileart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 654986-01, 664914-01
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Domanda di accertamento del diritto al compenso - Esame nel merito - Prescrizione estintiva del credito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.
Il giudice dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso proposta dal professionista, senza poter rilevare, in difetto di eccezione di parte, la prescrizione estintiva del credito.
Cass. civ. n. 14720/2025Sez. 2Rv. 675676-01
Riguarda ancheart. 2938 Codice civile
Precedenti: 618862-01, 674157-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione in sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.
Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..
Cass. civ. n. 14422/2025Sez. 2Rv. 674586-01
Riguarda ancheart. 168 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 323 Codice di procedura civile
Precedenti: 657893-01, 671032-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione - Accoglimento dell'opposizione - Liquidazione del compenso al difensore - Esclusione - Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione, non può liquidare il compenso spettante al difensore, che è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, poiché tale liquidazione deve avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2, del citato d.P.R.
Cass. civ. n. 14177/2025Sez. 2Rv. 674840-01
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 15 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 657822-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Liquidazione dell'equa indennità in favore dell'amministratore di sostegno - Rimedi esperibili avverso il decreto del giudice tutelare - Reclamo - Sussistenza - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., é proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.
Cass. civ. n. 2129/2025Sez. 2Rv. 673563-01
Riguarda ancheart. 411 Codice civileart. 379 Codice civile
Precedenti: 664084-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).