Art. 100Assegno di superinvalidita'

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Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidita', non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella: lettera A...................... annue L. 984.000 lettera A-bis.................. annue L. 840.000 lettera B...................... annue L. 667.400 lettera C...................... annue L. 412.900 lettera D...................... annue L. 384.000 lettera E...................... annue L. 344.600 lettera F...................... annue L. 264.100 lettera G...................... annue L. 227.400

Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 15 febbraio 1980 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art100 · fonte su Normattiva