Art. 100Assegno di superinvalidita'

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1980 al 22 maggio 1984. Leggi il testo vigente →

Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidita', non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella: ((lettera A.................. annue L. 6.000.000 lettera A-bis................. annue L. 5.100.000 lettera B................... annue L. 4.500.000 lettera C................... annue L. 3.900.000 lettera D................... annue L. 3.300.000 lettera E................... annue L. 2.700.000 lettera F................... annue L. 2.100.000 lettera G................... annue L. 1.800.000 lettera H................... annue L. 1.200.000)) 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1980, n.9

6

La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli importi degli assegni di superinvalidita' sono fissati nelle seguenti misure dal 1 gennaio 1979.

Testo vigente dal 15 febbraio 1980 al 22 maggio 1984 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art100 · fonte su Normattiva