Art. 102Assegno di incollocamento

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I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue. L'assegno di cui sopra e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra.

Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 15 febbraio 1980 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art102 · fonte su Normattiva