Art. 102 — Assegno di incollocamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1974 al 15 febbraio 1980. Leggi il testo vigente →
I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue. L'assegno di cui sopra e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 15 febbraio 1980 · versione 0 su Normattiva